Da domenica 1 Aprile 2007 entra in vigore la Zona Blu. Riportiamo il testo integrale dell'Ordinanza Sindacale n° 113972 del 07/12/06: disciplina di circolazione all'interno della "ZONA BLU"
Città di Siracusa
X SETTORE AMBIENTE
IL SINDACO
Premesso che:
- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio con Decreto Ministeriale n. 60 del 2 Aprile 2002, che
modifica il precedente n. 163 del 21/06/1999, ha previsto che
i Sindaci dei Comuni compresi nelle zone in cui sussiste il
superamento, ovvero il rischio di superamento dei valori limite e delle
soglie di allarme individuate dalla vigente normativa, possano adottare
le misure di limitazione della circolazione di cui all’art. 7
comma 1 lettera a) e b) del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice
della Strada) e successive modificazioni;
- che il medesimo Decreto Ministeriale n. 60/2002 stabilisce,
tra l’altro, che a
far data dal 1 Gennaio 2005
per il parametro PM10
- il valore medio annuale non deve superare i
40
microngrammi/m3
- il valore medio di 24 ore non deve superare i
50
microngrammi/m3 per più di 35 volte
in un anno
per il parametro Benzene
- il valore medio annuale non deve superare i 10
microngrammi/ m3
e che a far data dal 1
Gennaio 2010
per il parametro PM10
- saranno fissati limiti più restrittivi in
coerenza con le Direttive Comunitarie che saranno emanate in materia
per il parametro Benzene
- il valore medio annuale non deve superare i 5
microngrammi/
m3
- con Ordinanza n. 82801 del 24 Ottobre 1997, e successive
modifiche, è stata vietata la circolazione
nell’ambito del territorio comunale degli autoveicoli di
proprietà ovvero nella disponibilità di residenti
nel Comune di Siracusa i quali non siano in grado di garantire,
mediante l’esposizione sul parabrezza
dell’autoveicolo dell’apposito Bollino Blu, la
rispondenza dei gas di scarico ai limiti stabiliti dalla vigente
normativa;
- con Ordinanza n. 114637 del 3 Dicembre 2002 il divieto di
circolazione agli autoveicoli non dotati di Bollino Blu è
stato esteso anche ai non residenti all’interno di
un’area del centro abitato definita Zona Blu
in
corrispondenza del cui accesso sono apposti segnali di
“Divieto di transito – eccetto veicoli autorizzati
per zona bollino blu” ;
- con Delibera di Giunta Municipale n. 93 del 11 marzo 2004
è stato approvato il “Piano d’azione
relativo ai criteri ed alle procedure per l’adozione di
provvedimenti per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti
di inquinamento atmosferico” il quale stabilisce, tra
l’altro, i provvedimenti da assumere in occasione del
superamento del valore limite per il parametro PM10
per 7
giorni consecutivi in due delle tre stazioni di rilevamento della rete
cittadina
- con il relativo Protocollo d’intesa,
stipulato il 30 marzo 2005 con il XII Settore
Tutela Ambiente della Provincia Regionale, Titolare della rete
cittadina di rilevamento dell’inquinamento atmosferico, e con
il Dipartimento provinciale dell’ARPA, il suddetto Piano
d’Azione è stato reso operativo.
- Che, al fine di consentire un più agevole
riconoscimento da parte degli Organi di Vigilanza su strada, dei
veicoli muniti di catalizzatore omologati ai sensi delle Direttive
Comunitarie, o resi conformi ad esse come desumibile dal Libretto di
Circolazione, si procederà a distribuire alle
Officine già abilitate al rilascio di Bollino Blu una
fornitura di Vetrofanie di colore
verde recanti la dicitura di Blocco
parziale della Circolazione per superamenti PM10
– VEICOLO
ABILITATO, le quali saranno apposte sui veicolo previa
verifica della
conformità del mezzo.
Considerato
che sono state anche poste in essere azioni quali
l’adesione al Consorzio I.C.B.I. Iniziativa Carburanti a
Basso Impatto Ambientale ed al “Progetto Metano”,
che consentono, per particolari categorie di veicoli, di accedere a
incentivi per la trasformazione a GPL e Gas Metano
dell’impianto di alimentazione dei propri autoveicoli
nonché ad incentivi per l’acquisto di nuovi
autoveicoli alimentati a Metano;
Rilevato
che, nonostante l’assunzione dei sopracitati
provvedimenti di limitazione del traffico veicolare,
- il Rapporto Annuale della qualità
dell’aria
relativo all’anno 2005 redatto dalla Provincia Regionale di
Siracusa, congiuntamente al Dipartimento provinciale
dell’ARPA Sicilia, indica che:
- nelle tre stazioni di rilevamento di via Bixio, via
Specchi
e viale
Teracati il PM10 ha
superato il limite
annuale di 40 microngrammi/m3 e che
nelle stazioni di viale
Teracati e via Specchi sono state superate anche le 35 giornate di
superamento della media giornaliera di 50 microngrammi/m3
- nella stazione di viale Teracati il valore medio
annuale
registrato per
il parametro Benzene
è di 6 microngrammi/ m3
- nel corso dell’anno 2006 il valore limite di 50
microngrammi/m3 fissato per il
parametro PM10
è già stato superato nelle tre stazioni
di rilevamento collocate nel territorio urbana per oltre 35 volte;
Ritenuto
pertanto che, al fine di garantire il rispetto dei limiti
imposti dalla normativa citata e tenuto conto dei danni per la salute
che il PM10 ed il Benzene
provocano, si imponga
l’adozione di provvedimenti
strutturali di limitazione del
traffico veicolare finalizzati alla riduzione delle loro
concentrazioni nell’aria urbana ;
Verificato,
anche mediante la consultazione di pubblicazioni
scientifiche di settore, che le tipologie di veicoli che maggiormente
contribuiscono all’inquinamento atmosferico sono le
autovetture alimentate a benzina immatricolate prima del 1993 non
conformi alla Direttiva 91/441CEE, le autovetture ad alimentazione
diesel non conformi ai sensi della direttiva 94/12, generalmente
immatricolati prima del 1997, i veicoli a benzina e diesel adibiti al
trasporto merci con capacità di carico inferiore o uguale a
3,5 t immatricolati prima del 1994 non conformi alla Direttiva
91/441/CEE e 93/59/CEE ed i ciclomotori immatricolati non omologati ai
sensi della Direttiva 97/24/CEE;
Visti gli
artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto
Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche;
Visto il
D.M. 2 aprile 2002 n. 60;
Visto
l’art. 38 della legge 142/90, recepita dalla legge
regionale 48/91, e lo Statuto del Comune di Siracusa;
Visto
l’art. 50 del Decreto Legislativo 267/2000;
Vista
l’Ordinanza Sindacale n. 114637 del 3 Dicembre
2002 che ha istituito la Zona Blu ;
ORDINA
A partire dal 1 Aprile
2007 è vietata all’interno
dell’area urbana definita “Zona Blu” la
circolazione degli:
- autoveicoli
alimentati a benzina non conformi alla Direttiva 91/441CEE,
generalmente immatricolati prima del 1993
- autoveicoli ad
accensione spontanea (diesel) non conformi ai sensi
della direttiva 94/12, generalmente immatricolati prima del 1997
- ciclomotori
non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CEE
, generalmente immatricolati prima del 1999
- i veicoli a benzina e
diesel adibiti al trasporto merci con
capacità di carico inferiore o uguale a 3,5 t non conformi
alla Direttiva 91/441/CEE e 93/59/CEE , generalmente immatricolati
prima del 1994
Sono
esonerati dal divieto di transito i seguenti veicoli
- gli autoveicoli adibiti al trasporto pubblico
- gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico), o
ibrida (
motore elettrico e termico) con alimentazione a metano o a GPL, o
bifuel ( benzina- metano e benzina- GPL)
- le autovetture e gli autoveicoli da trasporto ad accensione
comandata
alimentati a benzina ed a gas, dotati di catalizzatore ed omologati ai
sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati
a partire dal 01/01/1993 o immatricolati in precedenza
purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE (desumibile
dal libretto di Circolazione del mezzo), a
condizione che siano muniti
di Bollino Blu in corso di validità;
- le autovetture ad accensione spontanea (diesel) di tipo
omologato ai
sensi della direttiva 94/12/CEE, immatricolate a partire dal 01/01/97
ovvero quelle che pur immatricolate prima del 1/1/1997 risultino
conformi alle direttive 91/542, o 93/59 o 94/12 (desumibile dal
libretto di circolazione del mezzo) a
condizione che siano muniti di
Bollino Blu in corso di validità;
- i ciclomotori catalizzati, omologati ai sensi della
direttiva 97/24/CEE
(immatricolati dopo il 1999)
Restano inoltre esclusi
dal divieto di circolazione
- Gli
autoveicoli delle Forze di Polizia,
delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, della Protezione
Civile e dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale e
Provinciale nonché le autovetture targate CD e CC e gli
autoveicoli di pronto soccorso muniti delle rispettive insegne
- Gli
autoveicoli utilizzati per il
trasporto di portatori di Handicap, muniti del relativo contrassegno e
con la persona disabile a bordo
- Veicoli
storici,
purché muniti della documentazione attestante
l’iscrizione negli appositi registri storici, la quale
dovrà essere tenuta a bordo ed esibita a richiesta delle
Autorità preposte al controllo
- Gli
autoveicoli utilizzati per il
trasporto di persone al Pronto Soccorso ovvero di persone che devono
sottoporsi a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di
gravi malattie (Es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire
relativa certificazione medica;
- Gli
autoveicoli che si recano ad
effettuare operazioni di conversione a gas o GPL ovvero di revisione
periodica, alla restituzione al concessionario od alla rottamazione. I
conducenti devono essere in possesso di
un’attestazione della prenotazione delle operazioni da
eseguire rilasciata da un’Officina autorizzata, dalla
Motorizzazione Civile, dal Concessionario o dall’impresa di
rottamazione. Tale documentazione dovrà essere tenuta a
bordo ed esibita a richiesta delle Autorità preposte al
controllo
- Gli
autoveicoli su cui sono installati
dispositivi idonei a ridurre le emissioni di articolato. La
documentazione inerente le caratteristiche tecniche e gli abbattimenti
previsti dal dispositivo, unitamente alla certificazione della sua
avvenuta installazione, dovrà essere tenuta a bordo del
veicolo ed esibita a richiesta delle Autorità preposte al
controllo
INVITA
I proprietari dei veicoli
per i quali si applicano le esclusioni dal
divieto a munirsi entro il 1 Aprile 2007 del Bollino Blu attestante la
regolarità delle emissioni dei gas di scarico e
del Bollino Verde attestante l’omologazione del proprio
veicolo alle Direttive Comunitarie nonché a sottoporre il
proprio veicolo al controllo dell’efficienza dei dispositivi
di abbattimento (marmitte catalitiche e dispositivi antiparticolato).
AVVERTE
- Ulteriori
limiti alla circolazione saranno disposti, secondo i criteri
e le procedure definite nell’apposito Piano
d’Azione, al verificarsi di perduranti condizioni di elevato
inquinamento atmosferico.
- In caso di
inottemperanza alla presente Ordinanza saranno applicate da
parte della Polizia Municipale ed degli altri Organi di controllo
competenti le sanzioni previste dall’art.7 comma 1 lettera b)
del Decreto Legislativo 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive
modificazioni, relativamente alle violazioni al Divieto di circolazione
MANDA
- Al Settore di Mobilità e Traffico per la
segnalazione del
Divieto di cui alla presente Ordinanza
- Alla Polizia Municipale ed agli altri competenti Organi di
Polizia
Amministrativa per la verifica dell’ottemperanza di quanto
disposto nella presente Ordinanza e l’applicazione delle
sanzioni conseguenti;
- Al Settore Ambiente affinché provveda a
monitorare, in
collaborazione con la Provincia Regionale di Siracusa e con il
Dipartimento provinciale ARPA, l’andamento della
qualità dell’aria al fine di verificare
l’efficacia del provvedimento
- Al Settore Informazione, Comunicazione e relazioni esterne
per la
necessaria divulgazione del provvedimento e la realizzazione di una
specifica attività di informazione diretta alla cittadinanza.
Il Sindaco
On. G.B. Bufardeci
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