Il sindaco ha optato per una proroga di due mesi al provvedimento di divieto di circolazione per quelle auto che non sono in linea con le normative vigenti in materia ambientale. Slitta dunque al 1° luglio, così come disposto dall’ordinanza firmata il 29 aprile, il limite veicolare nella zona blu. Il testo completo della nuova ordinanza.
Città di
Siracusa
X SETTORE AMBIENTE
IL SINDACO
Vista la propria
ordinanza
n. 113972 del 7 Dicembre 2006 con la quale
è stato disposto, a far data dal 1 Aprile 2007, il divieto
di circolazione all'interno dell'area urbana definita "Zona Blu" dei
seguenti veicoli:
- autoveicoli
alimentati a benzina non conformi alla Direttiva 91/411CEE,
generalmente immatricolati prima del 1993
- autoveicoli
ad accensione spontanea (diesel) non conformi ai sensi
della direttiva 94/12, generalmente immatricolati prima del 1997
- ciclomotori
non omologatI ai sensi della Direttiva 97/24/CEE, generalmente
immatricolati prima del 1999
- i
veicoli a benzina e diesel abilitati al trasporto merci
con capacità di carico inferiore o uguale a 3,5 t non
conformi alla Direttiva 91/441/CEE e 93/59/CEE, generalmente
immatricolati prima del 1994
Esaminate le molteplici
osservazioni pervenute in fase di prima
applicazione del provvedimento da parte di singoli cittadini e di
Associazioni di Categoria che rappresentano la rete di Officine
Abilitate al controllo dei gas di scarico ed alla certificazione
dell'Omologazione dei veicoli alle Direttive Comunitarie e valutate
fondate le seguenti:
- precisare la tipologia dei veicoli di cui al punto c) ai
quali va applicato il divieto di circolazione
- consentire la circolazione dei veicoli ad accensione
spontanea (diesel) omologati ai sensi della Direttiva 91/441 CE che
definisce i veicoli alimentati a Benzina "Euro 1" e quelli ad
alimentazione Diesel "Ecodisel"
- ottenere informazioni più dettagliate sui costi,
sulle caratteristiche tecniche e sulla necessità di collaudo
da parte della Motorizzazione Civile dei dispositivi antiparticolato da
installare ai fini di avvalersi dell'esclusione dal divieto di
circolazione prevista nell'O.S. n. 113972 del 7 Dicembre 2006 che
così recita: gli
autoveicoli su cui sono installati dispositivi idonei a ridurre le
emissioni di articolato. La documentazione inerente le caratteristiche
tecniche e gli abbattimenti previsti dal dispositivo, unitamente alla
certificazione della sua avvenuta installazione, dovrà
essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita a richiesta delle
Autorità preposte al controllo
- avvalersi di un congruo periodo di proroga ai termini di
applicazione del divieto di circolazione del proprio veicolo in
considerazione dei tempi tecnici necessari per la sostituzione c/o
conversione dei veicoli cui si applica il divieto di circolazione e dei
tempi tecnici di iscrizione dei veicoli nei Registri dell'Automotoclub
Storico Italiano
Esaminati gli effettivi
fattori di emissione di particolato e benzene
allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli che emergono da una serie
studi condotti da enti di ricerca accreditati, tra i quali l'ENEA, e
verificato che essi evidenziano il forte contributo emissivo derivante
in maniera predominante dai veicoli dotati di motore
a due tempi;
Visto che la direttiva 91/441CEE impone limiti più severi
alle emissioni sia dei veicoli benzina che dei veicoli diesel per cui
è fondata, sotto il profilo normativo, la richiesta di
esclusione dal Divieto di Circolazione dei veicoli ad alimentazione
diesel omologati ai sensi della Direttiva di cui sopra e verificato
però che numerosi studi condotti da enti di ricerca
accuditati dimostrano che i fattori di emissione di particolato emessi
da un veicolo "Ecodiesel" sono molto più elevati rispetto a
quelli emessi da un veicolo alimentato a benzina "Euro 1";
Verificato che i tempi tecnici di consegna di nuovi veicoli da parte
delle Concessionarie e di installazione di impianti GPL presso le
Officine autorizzate effettivamente non consentono l'immediata
sostituzione e/o conversione del parco veicolare destinatario del
provvedimento di divieto di circolazione all'interno della "Zona Blu" e
che, analogamente, i tempi tecnici per l'iistruttoria relativa all'
iscrizione nei Registri A.S.I. dei veicoli che ne possiedono i
requisiti non consente l'immediato rilascio della relativa
documentazione;
Visto che il Settore Ambiente, al fine di potere fornire ai proprietari
di veicoli cui si applica il provvedimento di divieto della
circolazione tutti gli elementi utili a valutare l'efficacia sotto il
profilo tecnico e la convenienza sotto il profilo economico dell'
installazione di FAP Filtri Antiparticolato ai fini dell'effettivo
allineamento delle emissioni di particolato e benzene ai limiti imposti
dalle Direttive Comunitarie, sta verificando:
- la possibilità di avvalersi della
disponibilità espressa da distributori commerciali di tali
dispositlvi ad effettuare prove tecniche in loco al fine di dimostrare
l'effettiva efficacia di tali dispositivi ai fini dell'adeguumento di
veicoli ad alimentazione diesel e benzina
- la necessità che tale installazione venga
collaudata dalla Motorizzazione Civile e trascritta sul documento di
circolazione del veicolo;
Visti gli arti. 5, 6 e 7
del Codice della Strada approvato con Decreto
Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche;
Visto il D.M. 2 aprile 2002 n. 60;
Visto l'art. 38 della legge 142/90, recepita dalla legge regionale
48/91. e lo Statuto del Comune di Siracusa;
Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 267/2000;
Vista l'Ordinanza Sindacale n.114637 del 3 Dicembre 2002 che ha
istituito la Zona Blu;
ORDINA
- Il termine di applicazione del divieto di circolazione
all'interno dell'area urbana definita "Zona Blu" istituito con
Ordinanza Sindacale n.113972 del 7 Dicembre 2006 è prorogato
al 01 Luglio 2007.
- Gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) conformi
ai sensi della direttiva 91/441 potranno temporaneamente
continuare a circolare nelle more che vengano adottati successivi
specifici provvedimenti conseguenti alle verifiche in corso da parte
del Settore Ambiente sull'efficacia dell'installazione di FAP Filtri
Antiparticolato al fine di conseguire l'allineamento dei fattori di
emissione di particolato dei veicoli alle più recenti
Direttive Comunitarie.
- Potranno inoltre continuare a circolare all'interno della
Zona Blu in deroga al termine di cui sopra, purchè in regola
con il Controllo dei Gas di scarico
- i veicoli muniti di idonea documentazione dalla
quale
risulti di aver acquistato un veicolo esente dalle limitazioni sopra
indicate, limitatamente al periodo necessario alla effettiva
sostituzione del mezzo
- i veicoli muniti di idonea documentazione dalla
quale
risulti di aver provveduto alla richiesta di trasformazione
dell'alimentazione con g.p.I. o gas metano del proprio veicolo
limitatamente al periodo necessario alla effettiva trasformazione del
mezzo
- per i veicoli muniti di idonea documentazione dalla
quale risulti che abbiano avviato la pratica di iscrizione nei Registri
dell'Automotoclub Storico Italiano
Si precisa che tali esenzioni sono limitate al periodo
necessario alla effettiva sostituzione, trasformazione ed iscrizione
del mezzo e comunque a non più di 120 giorni dalla data di
stipula del contatto di acquisto del nuovo veicolo, dalla data di
prenotazione dell'intervento di conversione a Gpl o Metano ovvero dalla
data di registrazione dell 'istanza di iscrizione all' ASI;
- il punto c) dell'Ordinanza Sindacale n. 113972 del 7
Dicembre 2006, che
stabiliva il Divieto di Circolazione ai ciclomotori
non omologati ai
sensi della Direttiva 97/24/CEE, generalmente immatricolati prima del
1999 è sostituito con il seguente:
- c) ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote
dotati di
motore a due tempi (alimentati a miscela di benzina/olio), non conformi
alla direttiva europea 97/24/CE e successive (cd. Pre-Euro 1 o Euro O).
- L'estensione ai ciclomotori
e motoveicoli a due, tre e quattro ruote
dotati di motore a due tempi conformi alla direttiva europea 97/24/CE e
successive ed ai ciclomotori e motoveicoli con motore a 4 tempi
dell'obbligo del Controno dei Gas di scarico di cui all'Ordinanza
Sindacale n. 82801 del 24 Ottobre 1997 che vieta la circolazione
nell'ambito del territorio comunale degli autoveicoli di
proprietà ovvero nella disponibilità di residenti
nel Comune di Siracusa i quali non siano in grado di garantire,
mediante l'esposizione sul parabrezza dell'autoveicolo dell'apposito
Bollino Blu,
la rispondenza dei gas di scarico ai limiti stabiliti
dalla vigente normativa e dell'Ordinanza n. 114637 del 3 Dicembre 2002
che vieta la circolazione agli autoveicoli non dotati di Bollino Blu
è stato esteso anche ai non residenti all'interno di un'area
del centro abitato definita Zona
Blu in corrispondenza del cui accesso
sono apposti segnali di "Divieto di transito - eccetto veicoli
autorizzati per zona bollino blu".
In considerazione delle caratteristiche del telaio di tali motoveicoli,
fermo restante l'obbligo del Controllo dei Gas di Scarico e di
esibizione agli Organi di Vigilanza dell' Attestato di Conformita
rilasciato dalle Officine Abilitate, l'esposizione del Bollino Blu non
è obbligatoria.
- L'elenco dei veicoli esonerati dal divieto
di cui
all'Ordinanza
Sindacale n. 113972 del 7 Dicembre 2006 è integrato con:
-
I ciclomotori e motoveicoli a due, tre e quattro ruote dotati di
motore a due tempi confomi alla direttiva europea 97/24/CE e
successive, a
condizione che siano stati sottoposti al Controllo dei
Gas di Scarico;
-
i ciclomotori e motoveicoli con motore a 4 tempi seppure Euro0, a
condizione che siano stati sottoposti al Controllo dei Gas di Scarico.
Il Sindaco
On. G.B. Bufardeci
|