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Emergenza aviaria: ordinanza del Sindaco PDF Stampa E-mail
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L'influenza aviaria è uno scottante argomento di attualità. Purtroppo, nel territorio di Siracusa, è stato riscontrato l'insorgere di un focolaio di Influenza aviaria in un cigno catturato nei pressi della penisola di Magnisi. E' stata immediatamente predisposta, tramite affissione muraria, un'ordinanza del Sindaco contentente norme comportamentali e obblighi di tutte le aziende che detengono volatili. Riportiamo il testo integrale dell'ordinanza.


Stemma del comune di Siracusa

CITTA' DI SIRACUSA

IL SINDACO


Vista
la segnalazione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale di Palermo - Area Diagnostica Virologica, rapporto di prova 11891 del 13/2/2006, con la quale comunica l'insorgere di un focolaio di Influenza aviaria in un cigno catturato nei pressi della penisola di Magnisi;
Visto il D.P.R. del 15/11/1996, n. 656 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria";
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con il D.P.R. del 8.2.54 n.320 e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con il R.D. 27.7.43 n. 1265;
Vista la Legge 23.12.78 n. 833 e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la L.R. n. 30/93;
Vista la legge 8.6.90 n. 142;
Vista l'Ordinanza Sindacale 26 Agosto 2005 del Ministero della Salute, recante misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, e successive modifiche e integrazioni;
Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute, misure urgenti di protezione per casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici;
Vista la proposta, avanzata dal Coordinatore del Settore di Sanità Pubblica Veterinaria, con nota prot. n. 533 del 14/02/2006;
Considerata la necessità, al fine di impedire il diffondersi della malattia, di adottare, tra i provvedimenti di polizia veterinaria, anche una zona di protezione comprendente l'intero territorio dei Comuni posti nel raggio di tre chilometri attorno al focolaio o comunque posti in prossimità dei siti interessati dalle rotte di migrazione;

ORDINA


1) Tutto il territorio del Comune di Siracusa è dichiarato zona di protezione da Influenza aviaria.
2) La zona di protezione sarà delimitata da tabelle indicanti "ZONA DI PROTEZIONE DA INFLUENZA AVIARIA".
3) Nella zona di protezione si applicano le seguenti misure:
a) esecuzione, a cura del Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 8 di Siracusa, dell'identificazione di tutte le aziende che detengono volatili;
b) visita periodica, a cura del Servizio Veterinario della medesima ASL n. 8, delle aziende che detengono volatili con esame clinico degli stessi, completato, ove necessario, dal prelievo di campioni per esami di laboratorio; inoltre le visite effettuate ed i risultati degli esami devono essere annotati su di un apposito registro;
c)tutti i volatili devono rimanere rinchiusi nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono essere isolati da contatto con i volatili selvatici;
d) disinfezione, a cura dei proprietari, degli ingressi e delle uscite delle aziende;
e) vigilanza, a cura del Servizio Veterinario dell'ASL n. 8, sui movimenti delle persone addette all'allevamento ed alla manipolazione dei volatili, delle carcasse dei volatili e delle uova, nonchè dei veicoli adibiti al trasporto dei volatili, di carcasse e di uova all'interno della zona di protezione;
f) divieto di trasporto di volatili su strade pubbliche e private, fatta eccezione per il transito attraverso la zona di protezione sui grandi assi stradali;
g) divieto di uscita dei volatili e delle uova da cova dalle aziende in cui si trovano, fatti salvi i casi di cui all'articolo 6;
h) divieto di spostamento o spandimento, senza preventiva autorizzazione da parte del Servizio Veterinario dell'ASL n. 8, di letame o lettiere di volatili;
i) divieto di fiere, mercati, esposizioni di volatili o altri uccelli;
4) L'obbligo per i proprietari, o comunque possessori di volatili domestici, di registrare presso il Servizio Veterinario dell'ASL n. 8, tutti gli esemplari allevati;
5) Nel rispetto del benessere animale, il pollame domestico
  • Deve essere allevato nei locali di allevamento evitandone l'accesso all'aperto;
  • Deve essere alimentato e abbeverato al chiuso o sotto copertura che scoraggi, in modo sufficiente, la sosta dei volatili selvatici ed eviti il contatto dei volatili selvatici col mangime e l'acqua destinati al pollame;
  • Non deve essere abbeverato con acqua proveniente da serbatoi di superficie cui abbiano accesso i volatili selvatici, a meno che l'acqua non sia, preventivamente, trattata in modo da garantire l'inattivazione di eventuali virus;
  • Qualora il proprietario o l'allevatore ritenessero inopportuno eseguire gli interventi strutturali previsti dai punti precedenti, gli animali possono essere macellati per l'autoconsumo;
  • Il Servizio Veterinario dell'ASL n. 8 di Siracusa, in deroga al divieto di cui al punto g dell'art. 3, può autorizzare il trasporto:
a) di volatili destinati direttamente alla macellazione immediata, ai sensi del DPR 558/92 e successive modifiche;
b) di pulcini di un giorno o di pollastre pronte per la deposizione delle uova, destinati direttamente ad un'azienda situata nella zona di sorveglianza, nella quale non devono essere presenti altri volatili; l'azienda di destinazione deve essere sottoposta al controllo ufficiale;
c) di uova da cova destinate esclusivamente ad un incubatoio designato dal servizio Veterinario, previa disinfezione delle uova e degli imballaggi che le contengono;
7) La concessione delle autorizzazioni per gli spostamenti, di cui al precedente articolo, è subordinata all'esecuzione di una ispezione sanitaria dell'azienda da parte del Servizio Veterinario dell'ASL n. 8; gli spostamenti devono essere effettuati, sotto controllo del medesimo Servizio, su mezzi di trasporto puliti e disinfettati prima e dopo l'impiego;
8) I contravventori delle disposizioni della presente Ordinanza sono puniti ai sensi dell'art. 163 del Regolamento di Polizia Veterinaria in vigore, salvo maggiori pene sancite dal Codice Penale.

La presente Ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sarà portata a conoscenza dei proprietari di volatili del Comune di Siracusa, mediante affissione muraria della stessa, e sarà trasmessa al Prefetto di Siracusa, al Ministro della Salute, all'Assessorato Regionale della Sanità, ai Sindaci dei Comuni limitrofi di Avola, Noto, Canicattini, Floridia, Solarino, Priolo, Melilli, all'A.U.S.L. n. 8 di Siracusa, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Siracusa, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, alla Capitaneria di porto, al Comando di Polizia Municipale ed alla Polizia Provinciale aventi giurisdizione sul territorio ed al Servizio Veterinario dell'A.U.S.L. n. 8 per la vigilanza di competenza.

Siracusa, li 15 Febbraio 2006
per IL SINDACO
On. G.B. Bufardeci
IL VICE SINDACO
Prof. V. Vinciullo

 
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